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ANNO 5 N° 3 del 31/05/05

NEWS


INDICE

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In arrivo nuove disposizioni sull’inquinamento acustico (articolo tratto da Punto Sicuro Anno 7 - numero 1256 di martedì 31 maggio 2005)
Approvato uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2002/49/Ce.
(Fonte: http://www.puntosicuro.it)


In ritardo, l’Italia si avvia verso il recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato, in prima lettura, un decreto legislativo di attuazione della direttiva che introduce disposizioni finalizzate ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale.
"Con questo provvedimento - ha detto il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Altero Matteoli - introduciamo nella nostra normativa elementi di innovazione che ci aiuteranno a combattere il rumore negli agglomerati più chiassosi e allo stesso tempo facciamo salvi i principi fondamentali della legge italiana in materia, che già garantisce un alto livello di tutela della salute dei cittadini".
Le novità introdotte dalla direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 18 luglio 2004, riguardano, tra l’altro, l'obbligo di utilizzare descrittori acustici armonizzati diversi da quelli previsti oggi, il descrittore Lden (che definisce il livello complessivo di rumore delle tre fasce orarie giorno, sera, notte - day, evening, night) e Lnight, che rappresenta l'indicatore dei disturbi del sonno. (Gli attuali valori limite della legislazione italiana sono espressi in termini di LAeq per i tempi di riferimento diurno e notturno).

Utilizzando i nuovi descrittori del rumore ambientale, dovranno essere elaborate mappe acustiche strategiche che determinano l'esposizione globale al rumore in una certa zona e mappature acustiche degli agglomerati urbani e delle principali infrastrutture di trasporto, per determinare così l'esposizione al rumore e definire prescrizioni generali.
Le nuove disposizioni introduco inoltre l'obbligo, sulla base della mappatura, di elaborare ed adottare piani di azione che aggiornano quelli esistenti per la gestione dei problemi connessi all'inquinamento acustico ed ai suoi effetti, al fine di evitare e di ridurre il rumore ambientale e limitare gli effetti nocivi per la salute umana.

La direttiva prevede inoltre l'obbligo di assicurare l'informazione al pubblico circa l’inquinamento acustico.
 


SENTENZE

- T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 12 maggio 2005, n. 716
Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Assenza di contraddittorio - Violazione del giusto procedimento - Art. 7 L. 241/1990. Lo svolgimento di accertamenti fonometrici in assenza di contraddittorio viola il principio del giusto procedimento di cui all’art. 7 della legge 241/2000, ai sensi del quale è necessaria la partecipazione ai rilievi di tecnici di fiducia della parte privata e la verbalizzazione delle operazioni e degli eventuali punti di dissenso. L’amministrazione potrà pertanto procedere a controlli autonomi, solo ove l’esperienza dovesse dimostrare che la preventiva conoscenza da parte della ditta non consenta accertamenti completi e realistici. Pres. Perticone, Est. Lelli - B. s.r.l. (Avv.ti Belli e Carullo) c. Dr. settore salute e sualità sita -Serv. igiene del Comune di Bologna (Avv.ti Simoni e Todda) e altri (n.c.) riunito ad altro -

- T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, n. 244
Inquinamento acustico - Zonizzazione - Assenza - Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 settembre 2004 - Diretta applicabilità dei limiti differenziali - Esclusione.
Nelle more della classificazione acustica del territorio ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, devono ritenersi operativi i soli “limiti assoluti” e non anche quelli “differenziali”. Non persuade in merito l’interpretazione di cui alla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 6 settembre 2004, che adduce la diretta applicabilità dei limiti differenziali perché ancorati alla suddivisione del territorio comunale che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore. Appare piuttosto corretto ritenere che, in attesa della prescritta zonizzazione, il D.P.C.M. 14 novembre 1997, abbia inteso sospendere l’efficacia di tutte le soglie di tollerabilità disciplinate dalla L. 447/95 (valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualità), facendo salva l’applicazione, durante il regime transitorio, dei soli limiti previsti dal 1° comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991. Pres. Cicciò, Est. Caso - Unifer s.p.a (Avv. Sgroi) c. Comune di Villanova sull’Arda (Avv.Cugurra)
 


 

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In particolare, il software consente di analizzare il tempo di riverberazione presente nei locali confrontandolo con quello ritenuto ottimale e, con riferimento all'edilizia scolastica, di verificare se tale valore soddisfa i limiti prescritti dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 3150 del 22/05/67.

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