Co.Me.T.A. Group
ANNO 5 N° 3 del 31/05/05
NEWS
INDICE
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- Sentenze
- Varie
In arrivo nuove
disposizioni sull’inquinamento acustico (articolo tratto da Punto Sicuro Anno 7
- numero 1256 di martedì 31 maggio 2005)
Approvato uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva
2002/49/Ce.
(Fonte: http://www.puntosicuro.it)
In ritardo, l’Italia si avvia verso il recepimento della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale.
Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato, in prima lettura, un decreto
legislativo di attuazione della direttiva che introduce disposizioni finalizzate
ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore
ambientale.
"Con questo provvedimento - ha detto il Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio, Altero Matteoli - introduciamo nella nostra normativa elementi
di innovazione che ci aiuteranno a combattere il rumore negli agglomerati più
chiassosi e allo stesso tempo facciamo salvi i principi fondamentali della legge
italiana in materia, che già garantisce un alto livello di tutela della salute
dei cittadini".
Le novità introdotte dalla direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita entro
il 18 luglio 2004, riguardano, tra l’altro, l'obbligo di utilizzare descrittori
acustici armonizzati diversi da quelli previsti oggi, il descrittore Lden (che
definisce il livello complessivo di rumore delle tre fasce orarie giorno, sera,
notte - day, evening, night) e Lnight, che rappresenta l'indicatore dei disturbi
del sonno. (Gli attuali valori limite della legislazione italiana sono espressi
in termini di LAeq per i tempi di riferimento diurno e notturno).
Utilizzando i nuovi descrittori del rumore ambientale, dovranno essere elaborate
mappe acustiche strategiche che determinano l'esposizione globale al rumore in
una certa zona e mappature acustiche degli agglomerati urbani e delle principali
infrastrutture di trasporto, per determinare così l'esposizione al rumore e
definire prescrizioni generali.
Le nuove disposizioni introduco inoltre l'obbligo, sulla base della mappatura,
di elaborare ed adottare piani di azione che aggiornano quelli esistenti per la
gestione dei problemi connessi all'inquinamento acustico ed ai suoi effetti, al
fine di evitare e di ridurre il rumore ambientale e limitare gli effetti nocivi
per la salute umana.
La direttiva prevede inoltre l'obbligo di assicurare l'informazione al pubblico
circa l’inquinamento acustico.
SENTENZE
- T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 12 maggio 2005, n. 716
Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Assenza di
contraddittorio - Violazione del giusto procedimento - Art. 7 L. 241/1990. Lo
svolgimento di accertamenti fonometrici in assenza di contraddittorio viola il
principio del giusto procedimento di cui all’art. 7 della legge 241/2000, ai
sensi del quale è necessaria la partecipazione ai rilievi di tecnici di fiducia
della parte privata e la verbalizzazione delle operazioni e degli eventuali
punti di dissenso. L’amministrazione potrà pertanto procedere a controlli
autonomi, solo ove l’esperienza dovesse dimostrare che la preventiva conoscenza
da parte della ditta non consenta accertamenti completi e realistici. Pres.
Perticone, Est. Lelli - B. s.r.l. (Avv.ti Belli e Carullo) c. Dr. settore salute
e sualità sita -Serv. igiene del Comune di Bologna (Avv.ti Simoni e Todda) e
altri (n.c.) riunito ad altro -
- T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, n. 244
Inquinamento acustico - Zonizzazione - Assenza - Circolare del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 settembre 2004 - Diretta
applicabilità dei limiti differenziali - Esclusione.
Nelle more della classificazione acustica del territorio ai sensi dell’art. 6,
c. 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, devono ritenersi operativi i soli
“limiti assoluti” e non anche quelli “differenziali”. Non persuade in merito
l’interpretazione di cui alla circolare del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio in data 6 settembre 2004, che adduce la diretta
applicabilità dei limiti differenziali perché ancorati alla suddivisione del
territorio comunale che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da
non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore.
Appare piuttosto corretto ritenere che, in attesa della prescritta zonizzazione,
il D.P.C.M. 14 novembre 1997, abbia inteso sospendere l’efficacia di tutte le
soglie di tollerabilità disciplinate dalla L. 447/95 (valori limite di
emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di
immissione, valori di attenzione, valori di qualità), facendo salva
l’applicazione, durante il regime transitorio, dei soli limiti previsti dal 1°
comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991. Pres. Cicciò, Est. Caso - Unifer
s.p.a (Avv. Sgroi) c. Comune di Villanova sull’Arda (Avv.Cugurra)
Il software PREV.EDIL - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI è lo strumento di facile impiego realizzato in collaborazione da Co.Me.T.A. Group e Anit per la progettazione e verifica delle caratteristiche acustiche degli edifici, definite nel Dpcm 05/12/97.
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Co.Me.T.A. Group
div. del Laboratorio di Acustica Applicata