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ANNO 9 N° 2 del 02/03/09Archivio News

NEWS


NORMALE TOLLERABILITA' ART. 844 C.C.

ultimo atto


GAZZETTA UFFICIALE N° 49 DEL 28/02/2009

LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi 27 febbraio 2009


NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano

                                                                                                                                                                                    Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 208

... OMISSIS...

        Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di acqua potabile). - 1. Al comma 1284-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: "a favore della potabilizzazione," è inserita la seguente: "naturizzazione,".

        Art. 6-ter. - (Normale tollerabilità delle immissioni acustiche). - 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

        Art. 6-quater. - (Rifiuti contenenti idrocarburi). - 1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008».

... OMISSIS...


oh oh..... e ora...?

CHI PUO' DIRLO..............!!!


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